Calcolo TAEG finanziamento: cos’è e come si compone
Chiunque interessato a un finanziamento dovrebbe conoscere l’acronimo TAEG. Esso infatti indica il costo totale del finanziamento, quindi l’insieme degli oneri che il debitore dovrà corrispondere al soggetto erogatore.
Il calcolo TAEG non è intuitivo, proprio questo importante fattore può quindi rappresentare motivo di fraintendimento nella prospettiva di un rapporto trasparente (almeno sulla carta) tra gli attori coinvolti nel sistema creditizio.
In alcuni casi il travisamento delle condizioni contrattuali può essere esasperato dal mancato pagamento di una rata, e portare a dispute in tribunale. Alcune recenti sentenze si sono proprio espresse in merito a un aspetto particolare del TAEG, la sua composizione.
Come si compone il Tasso Annuo Effettivo Globale? In parole povere, come si esegue il calcolo TAEG? Questo è la somma di alcuni parametri. In primo luogo il TAN (Tasso Annuo Nominale), al quale si aggiungono le spese per l’istruttoria, quelle di gestione della pratica e i bolli. Il metodo di composizione appena descritto è stato stabilito dalla Banca d’Italia, le cui direttive – almeno in questo ambito – non hanno però valore legale. Ciò innesca un circolo vizioso, in cui gli istituti si muovono in quasi totale autonomia. Una delle fonti di discussione è il ruolo dei costi assicurativi.
Formula Calcolo TAEG: una sentenza che fa discutere
La questione è la seguente: se i costi assicurativi entrano a far parte del TAEG, allora questo sale, esponendo il cittadino al rischio di usura (ossia lo sforamento dei limiti imposti dalla Banca d’Italia) e la banca al rischio di infrazione. In questa prospettiva, gli istituti preferiscono spesso escludere i costi assicurativi dal calcolo.
Il recente caso di Reggio Emilia è emblematico e destinato a fare giurisprudenza. La sentenza è stata emessa dal Tribunale della città emiliana ed è stata archiviata con gli estremi “13269”. La disputa ruotava attorno al mancato pagamento della rata da parte di una società, che aveva contratto un debito con un noto istituto di credito (di cui non è stato reso noto il nome).
La società ha accusato l’istituto di usura, in quanto i costi assicurativi, non inclusi nel TAEG, avrebbero fatto lievitare quest’ultimo oltre le soglie previste dalla legge. L’istituto si è difeso sostenendo che il “non inserimento” fosse legittimo, e che quindi i costi assicurativi potessero essere esclusi dal TAEG.
Il Tribunale ha dato ragione alla società e ha sancito la debenza. Le conseguenze non tarderanno a farsi sentire: si registrerà sicuramente una maggiore cautela da parte delle banche per quanto riguarda il “non inserimento” deli oneri assicurativi nel calcolo TAEG.