Cosa sono cessione volontaria del quinto e pignoramento presso terzi
La cessione volontaria del quinto è una particolare forma di prestito personale, che consente di accedere al credito garantendo la somma con la presenza di un reddito da lavoro fisso, ossia di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o una pensione. Ogni mese al richiedente viene decurtato, dallo stipendio o dalla pensione, l’importo della rata da corrispondere, che non potrà mai superare la quinta parte del reddito (20%).
La decurtazione avviene ad opera del datore di lavoro, o dell’ente previdenziale che eroga la pensione, che si impegna a versare alla banca la rata dovuta fino al completo rimborso del debito. Tale cessione del quinto nasce quindi da un atto volontario del debitore, che usa la sua entrata fissa per accedere al credito.
Pignoramento dello stipendio e cessione volontaria del quinto coesistono
Completamente diverso è il pignoramento del quinto dello stipendio, che segue l’esecuzione forzata, una procedura prevista dalla legge, nota anche che come pignoramento presso terzi, che esula dalla volontà del debitore. La legge stabilisce, infatti, che il pignoramento sulla retribuzione del debitore può avvenire solo a causa di debiti non saldati e fino a un massimo del 20% dello stipendio o della pensione al netto delle tasse.
Ma che succede se un lavoratore si trova ad avere in corso sia una cessione del quinto che un pignoramento? Quali sono gli scenari possibili? Prima di analizzare le ipotesi che possono portare alla coesistenza tra cessione volontaria del quinto e pignoramento è bene precisare che legge prevede che il limite della quota pignorabile passi da 1/5 alla metà dello stipendio qualora concorrano più pignoramenti per cause diverse.
Cumulo tra cessione volontaria del quinto e pignoramento: i limiti da rispettare
Se vi è già un pignoramento sullo stipendio o sulla pensione, l’interessato può chiedere una cessione volontaria a condizione che si rispetti il limite del quinto. La cessione non può però eccedere la differenza tra 2/5 della retribuzione (al netto delle tasse) e la quota colpita da pignoramento.
Facciamo un esempio pratico. Se lo stipendio è pari a 100 ed è in corso un pignoramento pari a 20, ossia 1/5, la quota di retribuzione cedibile corrisponderà alla differenza tra 40 (2/5 di 100) e la quota pignorata (20). Di conseguenza la quota cedibile sarà pari a 20.
Nel caso in cui un lavoratore abbia sottoscritto un prestito su cessione dello stipendio, i pignoramenti successivi sono consentiti solo per la differenza tra la metà dello stipendio e la quota già ceduta. Se lo stipendio è 100 e la cessione sottoscritta è pari a 20 (1/5), il pignoramento potrà essere eseguito non oltre la differenza tra 50, metà dello stipendio, e 20, la quota ceduta, ossia non oltre 30.